Ecobonus 2018 cessione del credito
Sapevi che l’ecobonus 2018 consente la cessione del credito? Se hai avuto accesso agli sgravi fiscali in seguito ad una ristrutturazione o al miglioramento energetico della tua abitazione, sicuramente questa circolare dell’ Agenzia delle Entrate sarà di tuo interesse.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 11/E del 18 maggio 2018 chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus 2018 può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
Viene ribadito, inoltre, il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.
Ecobonus 2018, cessione del credito d’imposta: soggetti beneficiari e misura delle detrazioni
Il credito d’imposta derivante dall’ecobonus 2018 per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Per il resto si prevedono percentuali diverse di detrazione a seconda del tipo di intervento.
In particolare:
- Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
- Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
- Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
- interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ecobonus 2018 e numero di cessioni del credito d’imposta
La circolare dell’Agenzia numero 11/E del 18 maggio 2018 affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito dell’ecobonus 2018
Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Se vuoi approfondire e sapere tutto riguardo all’ecobonus 2018 e alle detrazioni fiscali inerenti all’anno 2018, ne parlo in questo articolo. Oppure puoi dare un’occhiata al bonus acquisto prima casa 2018.
Testo completo di:
- circolare_agenzia_delle_entrate_numero_11_e_18_maggio_2018_ecobonus
- comunicato_stampa_ufficiale_agenzia_delle_entrate_ecobonus_18_maggio_2018
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